SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 1 - 11 luglio 2008, n. 19279
(Presidente Corona - Relatore Oddo)
Svolgimento del processo
Il Ministero della Giustizia promosse il 20 settembre ed il 4 ottobre 2007 azione disciplinare nei confronti di Luigi De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendone contestualmente il trasferimento in via cautelare ad altra sede e ad altre funzioni, in relazione ad illeciti commessi nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato assegnatario della trattazione dei procedimenti cc.dd. "Poseidone", "Toghe lucane" e "Why not" e, in particolare, in relazione alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno di un procedimento penale del quale gli era stata revocata la coassegnazione, all'emissione di tre decreti di perquisizione locale nei confronti, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera e di un Sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, alla mancata richiesta di convalida di un provvedimento di fermo, all'omissione dell'iscrizione di alcuni indagati nel registro notizie di reato, alla condotta tenuta nei confronti di altri magistrati, all'omessa cautela per prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso ed ai rapporti da lui mantenuti con i mezzi di comunicazione.
All'esito delle indagini richieste dal Ministero, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiese al Presidente della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento disciplinare formulando le seguenti incolpazioni del De Magistris:
A) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. n), d.lgs. n. 109/2006, mod. con 1. n. 269/2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; in particolare nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell'ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data 30.3.2007 - malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell'assegnazione - la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11, c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento;
B) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. a), g), e u), d.lgs. n. 109/2006, per avere, con grave e inescusabile negligenza, emesso, nell'ambito del procedimento penale n. 3750/0321- n. 444/05-21, denominato "Toghe lucane", in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del dr Vincenzo Tufano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l'evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell'atto;
C) violazione degli artt. 1, 2, co. 10, lett. n), d.lgs. n. 109/2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell'Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento - emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’'amrninistrazione della giustizia penale in Basilicata;
D) 1. violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. a), ed n), d.lgs. n. 109/2006, perché, arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell'ambito del procedimento penale n. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tacendone l'esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d'urgenza adottato nell'ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito con testualmente alla perquisizione; violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d'informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell'Amministrazione della giustizia.
2. violazione degli artt. 1 e 2, lett. n), d.lgs. n. 109/2006, per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell'ambito del procedimento penale n. 444/05-21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era coassegnatario il dott. Mariano Lombardi, procuratore della Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della dott.ssa Felice Genovese (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa Genovese, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche coassegnatario del procedimento;
E) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 109/2006, perché nell'ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l'emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 in dagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di Catanzaro ai sensi dell'art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.7.2006;
F) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006, perché, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l'istituzione giudiziaria. In particolare:
1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16 aprile 2007, il dott. De Magistris, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell'iscrizione dei nominativi di Pittelli Giancarlo e di Crepella Lombardo Walter, affermava di non aver "... informato il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell'iscrizione a mod. 21 dell'avv. Giancarlo Piattelli per i motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, nella quale si legge: "Per scongiurare, difatti, che l'indagato potesse essere messo a conoscenza dell'iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento - motivato - di iscrizione, disponendo la segretazione dell'atto ..." mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell'ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;
2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto "Poseidone", n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11, c.p.p., esponeva di ritenere che il provvedimento di revoca della coassegnazione disposto dal Procuratore dott. Lombardi fosse "... connotato da profili di illiceità ... In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto, quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il sen. avv. Giancarlo Pittelli sembra essere caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a Magistrati ... Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell' intero fascicolo con gli atti già trasmessi (tenuto conto del coinvolgimento del dr Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno, dell'indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di indagine ... mentre mi accingevo a richiedere l'applicazione, di misure cautelari personali e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415 bis, c.p.p., mi venga revocata la coassegnazione con un provvedimento che, tra, l'altro, mi pare illegale", con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei propri legittimi poteri da parte del Procuratore della Repubblica in vista del raggiungimento di finalità illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;
3. con nota diretta al Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007, il dott. De Magistris, riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazione di indagini nei procedimenti 1217/05-21 e 2057/06-21, chiedeva "... direttive sulla necessità - e le eventuali modalità - delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto in rapporti che appaiono sospetti, per come già rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio", definendo le richieste del Procuratore Aggiunto "un'oggettiva interferenza sull'attività investigativa in pieno svolgimento" presso il suo Ufficio ed assumendo, altresì, di aver già riferito, "per le vie brevi", circa il coinvolgimento ..: del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia".
Richiesto dal dott. Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti che egli aveva nei confronti del Procuratore Aggiunto dott. Murone, riferiva che erano stati acquisiti elementi di collegamento tra quest'ultimo e l'indagato, Saladino Antonio, elementi desumibili dall'esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro in grado di spiegare "secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come una oggettiva interferenza nell'attività investigativa che stava compiendo ...". Analogamente, anche con riguardo al dott. Cisterna, il ritenuto "coinvolgimento" veniva desunto da "contatti telefonici che emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento". In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza di elementi tali da determinare l'assunzione della veste di indagato da parte di magistrati asseritamene "coinvolti", come comprovata dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel registro degli indagati',
G) violazione degli arti. 1 e 2, lett. a), g), m) e ff), d.lgs. n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l'art. 335, c.p.p., eludeva l'obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di Crettella Lombardo Walter e di Piattelli Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione - abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici - del seguente testuale tenore:
"OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21. Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,
viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr Pietro Sagona e dr Gioacchino Genchi, dispone iscriversi i seguenti nominativi: Pittellì Giancarlo; nato a Catanzaro il 9.2.1953; Crettella Lombardo Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951; il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis, c.p., in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall'art. 416, c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;
rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza - desunte anche da attività effettuata in altro procedimento - che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E; rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati; dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna;
letti gli artt. 329 e 335, c.p.p., dispone il segreto sul presente provvedimento. Catanzaro 31.1.2007"
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto; "Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p., dall'art. 2 lg 25.1.1982, n. 17, Cz 15.3.07"
L'atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l'art. 335, c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una "iscrizione'' destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell'armadio blindato dell'ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l'iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall'apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell'art. 329, c.p.p., (difettando la qualifica di atto d'indagine) né dal terzo comma bis dell'art. 335, c.p.p., (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto).
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione. Inoltre la "anomala" annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell'art. 110 bis, disp. att. c.p.p.;
H) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. g) ed n), d.lgs. n. 109/2006, perché, con grave violazione di legge per negligenza inescusabile e grave inosservanza di norme regolamentari ordinava in data 1.3.2007 una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi) nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l'invio di un'informazione di garanzia nei confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere ì relativi nominativi nel registro notizie di reato, così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati coassegnatari del procedimento che erano all'oscuro di tali iniziative non concordate;
I) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. u) ed aa), d.lgs. n. 109/2006, perché nell'esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo scarsa attenzione al profilo della riservatezza nello svolgimento dell'attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed in controllate fughe di notizie. In particolare:
1. con riferimento all'informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con esposto datato 10 luglio 2007, di essere stato contattato in data 3 luglio 2007 dal vice direttore del settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l'avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselmi sulle associazioni segrete nell'ambito di una più ampia inchiesta delegata al dott. De Magjstris: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;
2. con riferimento all'iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell'ambito del medesimo procedimento penale, la notizia dell'iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l'articolo a firma di Giacomo Amadori dal titolo "Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro";
3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo dal titolo "Le relazioni pericolose del professore" di Giacomo Amadori in cui veniva riferito di persone indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri e dello svolgimento di un'analisi dei tabulati del numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun documento nel quale esse fossero formalizzate;
4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De Magistris in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De Magistris risulta aver inviato il successivo 8 giugno, all'indirizzo di posta elettronica del Capitano dei CC Pasquale Zacheo, non delegato allo svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente all'indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di "Toghe lucane" e intratteneva in quel periodo assidui rapporti personali con dott. De Magistris, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito dei procedimento penale n. 2751/06-21 dalla Procura della Repubblica di Matera;
L) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1 lett. a), d), v), aa), d.lgs. 109/2006, 5, co. 2, d.lgs. n. 106/2006, perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione del tutto disattento ai profili di opportunità nonché di riservatezza delle attività d'indagine preliminare, oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d'ufficio, anche quando svincolati dal segreto investigativo, rendendo dichiarazioni senza la delega del Procuratore della Repubblica e suscitando altresì pubblicità sulla propria attività di indagine, anche utilizzando canali informativi personali privilegiati. In particolare:
1. rilasciava un 'intervista al quotidiano Il Giornale, del 14 agosto 2007, avente per contenuto fatti oggetto di indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì, espressioni del tutto improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili sfoghi, del tenore "vogliono togliermi le inchieste", "vogliono fermarmi", ed altre della medesima portata; inoltre, nella medesima intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse "per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale";
2. rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione, con le quali, in maniera gravemente scorretta nei confronti di altri soggetti - partì, difensori e magistrati - faceva apparire che le iniziative giudiziarie o con finalità di accertamenti deontologici, - adottate nei suoi confronti - fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d'indagine anche con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l'autonomia e il potere diffuso della magistratura (dichiarazioni al Giornale radio Rai 3 trasmessa nell'edizione delle 8.45 del 13 agosto 2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19 settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L'Unità del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano Unità del 1 aprile 2007; intervista a Telespazio del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De Magistris ingenera il convincimento di essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione, ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano Repubblica e al quotidiano Corriere della Sera del 21 ottobre 2007);
M) violazione degli artt. 1 e 2, co. 1, lett. u), d.lgs. n. 109/2006, per aver omesso di esercitare la dovuta diligenza ai fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. In particolare:
a) in relazione al processo" Toghe lucane":
1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell'atto, coperto da segreto, avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa Genovese;
2. divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo Macrì e Carlo Vulpio, del contenuto di atti e di alcune intercettazioni relative alle indagini in corso;
3. divulgazione, sul quotidiano Corriere della Sera del 15 aprile 2007 del contenuto delle dichiarazione del Sostituto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Rocco Pavese, GIP del Tribunale di Potenza, nonché, sullo stesso quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza, rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. De Magistris; divulgazione di notizie riservate e di attività di indagine sul quotidiano La Stampa del 22 maggio 2007 circa le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria compiuta da De Magistris all'interno del palazzo di giustizia di Potenza;
b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:
1. divulgazione al settimanale L'Espresso in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo (notizia apparsa sull'indicato settimanale pur essendo la notifica all'interessato avvenuta solo il giorno precedente 28 marzo) e dell'ampia ricostruzione della attività investigativa in corso sulla "presunta cupola politico-affaristica" esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l'OLAF (nonostante la prescritta riservatezza dell'indicata attività di cooperazione giudiziaria) ed ai possibili sviluppi delle indagini su presunte "nomine pilotate" del direttore generale dell'OLAF;
2. divulgazione al quotidiano "La Stampa" del 8 aprile 2007 (a firma di Antonio Massari), Corriere della Sera del 1 aprile 2007 (a firma di Carlo Macrì) del contenuto e delle ragioni della nota del 30 marzo inviata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l'intero fascicolo n. 1217/05 (come" corpo di reato ") in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi.
La sezione disciplinare, riunito il procedimento avente ad oggetto la richiesta di trasferimento cautelare a quello di merito, respinse nell'udienza dell'11 gennaio 2008 la richiesta dell'incolpato di rinvio del giudizio in attesa dell'esito delle indagini preliminari in corso presso la procura della Repubblica di Salerno e, accolta l'istanza subordinata dì acquisizione dei verbali relativi alle audizioni dei magistrati di detta procura innanzi alla prima commissione del C.S.M., con sentenza del 18 gennaio 2008 - depositata il 19 febbraio 2008 -:
- dichiarò il De Magistris responsabile delle incolpazioni di cui ai capi A), B), C), D.2), E) e G), riqualificate in parte come in motivazione, infliggendogli la sanzione della censura;
- assolse il predetto dalle incolpazioni di cui ai capi D.l), F), I), L) ed M) per essere rimasta esclusa la sussistenza degli addebiti;
- dichiarò non luogo a provvedere quanto al capo H), in quanto assorbito nel capo G);
- dispose il trasferimento del De Magistris ad altra sede e ad altre funzioni;
- respinse la richiesta di misura cautelare.
Per la cassazione della sentenza sono ricorsi il Ministero della Giustizia con atto notificato il 20 marzo 2008 ed il De Magistris con atto depositato l’11 aprile 2008 nella segreteria della Sezione Disciplinare del C.S.M. ed illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Precede l'esame della questione relativa all'osservanza dei termini e delle forme imposti per la proposizione dei ricorsi, alla cui trattazione le parti sono state invitate prima dell'inizio della discussione. Il d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 (disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità) ha abrogato con l'art. 31, a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., l'art. 60, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, che avverso i provvedimenti in materia disciplinare del C.S.M. consentiva il ricorso delle parti alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione entro sessanta giorni dalla loro comunicazione in copia integrale, ed ha disposto che: - i motivi delle sentenze sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione (art. 19, co. 2); - avverso i provvedimenti della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale (all’art. 24, co. 1); - la Corte di cassazione decide il ricorso entro sei mesi dalla sua data di proposizione a sezioni unite civili (art. 24, co. 2, come sostituito, con decorrenza 8 novembre 2006, dall'art. 1, co. 3, lett. o), l. 24 ottobre 2006, n. 269, che ha modificato l’iniziale attribuzione della competenza alle sezioni unite penali).
Nel nuovo quadro normativo le sentenze della sezione disciplinare, pronunciate - quale quella in oggetto - nei procedimenti promossi successivamente al 19 giugno 2006 vanno dunque impugnate, quanto alle forme del ricorso ed alle sue modalità di presentazione, con l'osservanza degli artt. 581, 582 e 583, c.p.p., e, quanto ai termini del ricorso, con l'osservanza degli artt. 544 e 585, c.p.p., che determinano la durata di detti termini in funzione del tempo stabilito per il deposito della motivazione delle sentenze.
Secondo il meccanismo risultante da queste ultime norme, infatti, il termine per l'impugnazione è: - quindici giorni per le sentenze, la cui motivazione è redatta immediatamente dopo la sottoscrizione del dispositivo; - trenta giorni per le sentenze, la cui motivazione non è possibile redigere immediatamente e vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia; - quarantacinque giorni per le sentenze relativamente al cui deposito il giudice ha rissato un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno dalla pronuncia, ritenendo per la particolare complessità della stesura della motivazione di non potere depositare la sentenza nel termine fissato nell'ipotesi precedente.
I termini decorrono dal giorno stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza o, in caso di ritardo nel deposito, dalla notifica o comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria ed il termine di trenta giorni non differito dal giudice, non muta se il ritardo nel deposito della motivazione trovi causa nella complessità della sua redazione (cfr. cass. pen., sez. un., sent. 30 aprile 1997, n. 5878).
L'articolazione non include l'ipotesi di sentenze, per cui deposito è stabilito un termine di trenta giorni dalla pronuncia, e l'inoperatività che ne consegue dell'automatismo previsto che ricollega i termini di impugnazione a quelli di deposito solleva il quesito se il rinvio fatto dal d.lgs. n. 109/06 per l'impugnazione delle sentenze disciplinari ai termini di impugnazione stabiliti dal codice di procedura penale comporti, non essendo consentita un'interpolazione di termini di decadenza stabiliti dalla legge, l'applicazione del termine previsto per le sentenze, alla redazione della cui motivazione il giudice deve provvedere entro quindici giorni dalla decisione, ovvero del maggiore termine stabilito in caso di indicazione da parte del giudice di un periodo di tempo più lungo per il deposito della motivazione. Sul punto hanno già avuto modo di esprimersi queste sezioni unite, rilevando, nella sentenza n. 16615/07, l'inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza disciplinare, nell'ipotesi in cui fosse stata consentita secondo il rito penale, poiché per le norme regolanti tale rito "il ricorso dev'essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza e nella specie la comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale è avvenuta in data 16 maggio mentre il ricorso è stato depositato il 4 luglio successivo oltre il termine di legge, scaduto il 15 giugno", e ritenendo "evidente", nella sentenza n. 25815/07, "l’inammissibilità (sia per tardività, sia, comunque, per essere stato consumato il diritto di impugnazione)" di un ricorso avverso un'ordinanza della sezione disciplinare per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 585, c.p.p., essendo stato il provvedimento comunicato l'11 maggio 2007 e l’impugnazione proposta il 22 giugno 2007".
L’obiter dictum del primo rilievo, formulato in relazione ad una ipotetica applicabilità del rito penale, e la non decisività del secondo, essendo l'inammissibilità del ricorso fondata su una duplice ratio, impongono, tuttavia, un ulteriore esame della questione, alla luce, in primo luogo, dei principi che regolano le impugnazioni nel processo penale.
La fissazione di termini diversi per le impugnazione delle sentenze penali e la costruzione di un regime costituito da tre fasce di termini (quindici, trenta e quarantacinque giorni), decorrenti dalla data di deposito, o di avviso di deposito, della motivazione, sono dirette ad armonizzare la salvaguardia degli interessi coinvolti dalle statuizioni penali con la necessità di una sollecita definizione dei processi, alla quale ultima è funzionale la regola della redazione immediata di "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza è fondata" e la previsione sussidiaria del deposito dei motivi non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, "qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata", oppure entro un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia, "quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle partì o per il numero e la gravità delle imputazioni" ed il giudice "ritiene di non potere depositare la sentenza nel termine stabilito dalla legge".
Nell'ambito della motivazione differita delle sentenze, divenuta in concreto la regola nel procedimento penale, il deposito entro il termine di quindici giorni predeterminato dalla legge senza alcuna specifica valutazione della complessità di redazione dei motivi ed in ragione del solo ritardo che l'immediata stesura di essi comporterebbe alla pubblicazione della sentenza, costituisce una previsione di carattere generale, oltre che di assoluta maggiore applicazione, e rispetto ad esso la fissazione da parte del giudice di un più lungo termine di deposito si atteggia come istituto di natura speciale, sia perché il ricorso a tale facoltà è soltanto eventuale e sia perché è subordinato all'ulteriore requisito di una particolare complessità della motivazione ostativa ad un suo deposito non solo immediato, ma anche nel termine ordinariamente previsto.
Nell'ipotesi in cui l'automatismo risultante dal coordinamento degli artt. 544 e 585, c.p.p., non soccorra a determinare i termini di impugnazione di una sentenza secondo le norme del procedimento penale ed occorra al tal fine procedere ad una applicazione analogica di quelli specificamente previsti, l'estensione del termine speciale di quarantacinque giorni, anziché di quello generale di trenta, potrebbe essere quindi giustificata soltanto in ragione di una peculiarità della fattispecie e della sua assimilabilità a quella per la quale è previsto il più lungo termine di impugnazione.
Un primo elemento di valutazione può trarsi sul punto dalla considerazione che il termine di trenta giorni, stabilito per il deposito delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M., costituiva il termine ordinario, al quale l'art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p., aveva ricollegato quello di impugnazione di trenta giorni, e che la sua riduzione a quindici giorni venne operata dall'art. 6, d.l. 1 marzo 1991, n. 60, conv. dall'art. 1, l. n. 133/91, per meri fini acceleratori del processo, senza apportare alcuna modifica alla sua applicabilità a tutte le sentenze per le quali non era possibile procedere alla redazione immediata e lasciando ferma la riserva di indicazione da parte del giudice di un termine più lungo nell'unica ipotesi di stesura della motivazione particolarmente complessa.
Un secondo elemento è fornito dal termine stabilito per ricorrere in cassazione avverso le sentenze pronunciate in altri procedimenti disciplinari aventi natura giurisdizionale.
La l. 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 249/06, applicabile a norma dell'art. 54 cit. d.lgs. ai procedimenti disciplinari promossi sino al 31 maggio 2007, prevedeva che le sentenze di appello in materia disciplinare dovevano essere depositate non oltre trenta giorni dalla lettura del dispositivo (art. 157) ed erano ricorribili alla Corte di cassazione nel termine di trenta giorni (art. 156) per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge (vedi peraltro l'art. 360, u.c., c.p.c, come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Analogo termine di trenta giorni, benché ritenuto illegittimo per avere introdotto in via regolamentare, ed in mancanza di una apposita disposizione di legge, una deroga all'art. 325, co. 2, c.p.c, era stato stabilito dall'art. 68, d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 233), per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni pronunciate dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in materia disciplinare.
Sono soggetti, inoltre, al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 56, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e devono essere decisi nel termine di novanta giorni, i ricorsi alla Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (vedi ora art. 360, u.c., c.p.c.) avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare e, come anche osservato, detto termine trova obiettiva giustificazione nella peculiarità del procedimento (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 20 novembre 1982, n. 6252).
Le disposizioni rendono evidente che anche nei procedimenti disciplinari aventi natura analoga a quelli nei confronti magistrati il contemperamento delle esigenze di salvaguardia degli interessi coinvolti dalle statuizioni con la necessità di una loro sollecita definizione è stato molto, in presenza di un termine di deposito delle decisioni di trenta giorni od indeterminato, ritenendo congruo per il ricorso alla Corte di cassazione lo stesso termine di trenta giorni ordinariamente stabilito dalle norme del codice di procedura penale per impugnare le sentenze delle quali non è possibile procedere alla redazione immediata dei motivi.
All'operatività dunque di tale termine nel procedimento regolato similarmente dal d.lgs. n. 109/06 concorre peraltro, oltre al riferimento sistematico, la non desumibilità dalla tipizzazione degli illeciti dei magistrati di una connaturata generale maggiore complessità delle fattispecie disciplinari alla quale possa rapportarsi un termine diverso da quello stabilito dall'art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p., fermo che l'incondizionato rinvio dell'art. 24, co. 1, d.lgs. cit., "ai termini'' di impugnazione previsti dal codice di procedura penale, comporta l'ulteriore applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 585, co. 1, lett. e), c.p.c, nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, la sezione disciplinare si sia avvalsa del potere di indicare nel dispositivo un termine più lungo per il deposito della sentenza. Consegue l'inammissibilità, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., del ricorso proposto dal De Magistris l’11 aprile 2008, essendo a tale data decorso dalla comunicazione della sentenza, effettuata il 20 febbraio 2008 al difensore ed il 28 febbraio 2008 all'incolpato, il termine di trenta giorni stabilito per l'impugnazione dall'art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p.
Egualmente va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della giustizia.
Come già osservato, il ricorso per cassazione delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M., va proposto con l'osservanza degli artt. 581, 582 e 583, c.p.p., i quali stabiliscono tra l'altro che, salvo che la legge disponga altrimenti: - l'atto d'impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato l'impugnazione. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione (art. 582, co. 1, c.p.p.); - le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a messo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, co. 1, c.p.p.. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione (art. 583, co. 1, c.p.p.).
Aggiunge l'art. 584, c.p.p., che l'atto di impugnazione è comunicato a cura della cancelleria che ha emesso il provvedimento al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
A tali disposizioni non si è adeguato il Ministero, avendo proposto il ricorso mediante notifica all'incolpato, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed alla sezione disciplinare del C.S.M. ed a-vendo depositato l'atto oltre il termine di trenta giorni dall'avviso di deposito della sentenza e nella cancelleria della Corte di cassazione, anziché nella segreteria della sezione disciplinare, alla quale competevano la ricezione dell'impugnazione ricorso, la verifica del soggetto che l'aveva proposta e del giorno in cui l'aveva ricevuto e le comunicazioni alle altre parti.
All'inammissibilità dei risorsi segue la formulazione del seguente principio di diritto: Il ricorso per cassazione contro le sentenze disciplinari della sezione disciplinare del C.S.M., che a norma dell'art. 24, d.lgs. n. 109/06 va proposto nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale, deve essere presentato o fatto pervenire mediante telegramma o lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583, c.p.p., nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dall'art. 19, co. 2, d.lgs. n. 109/06 cit., o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall'art. 585, co. 1, lett. c), c.p.p., se la sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle impugnazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 544, co. 3, c.p.p., di indicare nel dispositivo per il deposito un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio.